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C. 07/04/2005 n. 33814. Nel parere regionale si segnala l’aumento del traffico prodotto lungo la strada statale S.S. 9 in relazione all’ampliamento dell’impianto. In merito, la Commissione VIA ha valutato che lo studio d’impatto ambientale quantifica il previsto aumento del traffico dovuto al proposto ampliamento (circa cinque veicoli pesanti/ora su otto ore lavorative). Questi valori risultano compatibili con le condizioni di traffico sulla citata strada statale (si veda anche il Quadro Ambientale del presente decreto) 15. Nel parere regionale si riportano alcuni commenti relativi al regime di vincolo dell’area interessata, alla richiesta di cementificazione del pozzo dello stabilimento ed al monitoraggio delle acque di falda. In merito, la Commissione VIA ha chiarito che tutti questi argomenti sono stati esaurientemente trattati nel corso dell’iter procedurale relativo all’art 9 del DM 471/99 (bonifica dei suoli inquinati) già conclusosi e riportante specifiche indicazioni per il monitoraggio della componente -indicazioni specificamente riprese dal parere della Commissione VIA nella prescrizione in ottemperanza n. 1, integralmente ripresa nel presente decreto. 16. Nel parere regionale si segnala la mancata indicazione dei codici dei rifiuti in uscita e dell’aumento dei rifiuti prodotti a seguito del proposto ampliamento. In merito, la Commissione VIA ha valutato che l’indicazione dei codici dei rifiuti in uscita rilevabili peraltro dai registri di esercizio della Solveko, riguarda soprattutto l’aspetto gestionale; il controllo di tali rifiuti - di cui, peraltro, sono indicati nello studio d’impatto ambientale tipologia e quantitativi riferibili al proposto ampliamento – può essere convenientemente integrato nelle attività di monitoraggio di cui alla prescrizione in ottemperanza n. 1 del parere della Commissione VIA, integralmente ripresa nel presente decreto. 17. Nel parere regionale si segnala che solo una parte dei rifiuti conferiti alla Solveko proviene dal territorio della Provincia di Parma e che parte dei rifiuti proviene da aziende al di fuori del territorio regionale. In merito, la Commissione VIA ha valutato che l’attività della Solveko si colloca nei disposti della vigente legislazione nazionale in materia di rifiuti (D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e segg.) e non rientra, comunque, fra i compiti della Commissione anche quello di valutare tale aspetto. 18. Nel parere regionale si segnala la genericità nella valutazione degli impatti sul paesaggio pur riconoscendo, tuttavia, la mancanza di specifici vincoli di tutela in base alle prescrizioni del P.T.P.R (che prevede vincoli solo per quanto concerne la tutela dei corpi idrici). In merito, la Commissione VIA ha rilevato che la valutazione degli impatti sul paesaggio è stata condotta nello studio d’impatto ambientale separatamente per gli impatti sugli elementi fisici del paesaggio e per gli aspetti percettivi come indicato nel DPCM 27.12.88 “Norme tecniche per la reda- zione degli studi d’impatto ambientale…”. La proposta di ampliamento ha inoltre ricevuto il parere positivo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Sono state previste, infine, nello studio d’impatto ambientale apposite misure mitigatrici, quali ad esempio la schermatura arborea lungo il perimetro dello stabilimento, atte a migliorare la percezione dell’impianto dai luoghi oggetto di più intensa frequentazione umana (S.S. 9 ed esercizi commerciali) oltre ad opere di compensazione che produrranno un generale miglioramento dell’area interessata. Pertanto la Commissione per le valutazioni di impatto ambientale ha valutato che la sostanzialità degli aspetti segnalati nella suddetta delibera regionale era stata già trattata nel parere n. 596 del 08.07.2004 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; - Vista la nota che il Comune di Fidenza ha fatto pervenire in data 11.08.2004, acquisita con prot. DSA/2004/18533, con cui la stessa ha trasmesso la deliberazione della giunta comunale n. 185 del 29.07.2004 in cui si ribadiscono le considerazioni fatte nelle osservazioni della nota del 17.01.2003, acquisita in data 23/01/2003 prot. n. 618/VIA/A.O.13.F e in cui si delibera: “…di confermare il parere negativo al progetto di adeguamento/ ampliamento dello stabilimento Solveko di recupero solventi da rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi nel comune di Fidenza (PR) presentato dalla società solveko S.p.A.”; - Vista la nota che la Provincia di Parma ha fatto pervenire in data 11.08.2004 acquisita con prot. DSA/2004/218555, con cui la stessa ha trasmesso la deliberazione della giunta provinciale n. 859 del 22.07.2004 in cui si delibera: “…di esprimere il parere negativo rispetto al progetto di adeguamento/ ampliamento dello stabilimento Solveko di recupero solventi da rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi nel comune di Fidenza (PR) presentato dalla società Solveko S.p.A.”; - Preso atto che ai sensi dell’art. 6, comma 9 della legge 349/1986 sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico o di associazioni, che sono state tenute in debito conto ai fini della formulazione del parere della Commissione VIA e delle prescrizioni in esso contenute: -Ferri S.r.l., Edil Legno 2 S.n.c., C.A: Corradi S.r.l., P.F.P. DRILL, Studio Tecnico Pedrini Francesco, Negri Mario del 13.01.2003, acquisite in data 16/01/2003 prot. n. 372/VIA/A.O.13.F. -Centro Reti per l’Educazione Ambientale del 16.01.2003, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 510/VIA/A.O.13.F. - Movimento Politico “Città Aperta” del 17.01.2003, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 507/VIA/A.O.13.F. - Comitato cittadino del 16/01/2003, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 508/VIA/A.O.13.F. -Comune di Fidenza del 17.01.2003, acquisite in data 23/01/2003 prot. n. 618/VIA/A.O.13.F. -Legambiente, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 509/VIA/A.O.13.i; -Valutato al riguardo che: - le osservazioni ed opposizioni sono scaturite, per la maggior parte, a causa di anomalie verificatesi in passato nella gestione dell’impianto in conseguenza delle quali il Comune di Fidenza - nell’attivare con propria ordinanza del 25 maggio 2001 n.° 9 la procedura di cui all’art. 9 del D.M. 471/99 -ha richiesto alla VDA S.p.A. (ora Solveko S.p.A.) la presentazione di un piano di caratterizzazione redatto in conformità all’art. 4 del citato D.M. al fine di valutare lo stato del sito industriale interessato e per procedere, se necessario, al suo eventuale ripristino ambientale; - il piano di caratterizzazione ha esaminato in maniera approfondita le varie tematiche riguardanti: le attività industriali presenti nelle aree limitrofe alla VDA (ora Solveko S.p.A.), la morfologia e idrogeologia della zona interessata, le caratteristiche geolitologiche e geotecniche dei terreni attraversati mediante indagini geognostiche, le prove di permeabilità del terreno a carico costante, le analisi su campioni di terreno prelevato dai sondaggi, le campagne di monitoraggio dei pozzi e dei piezometri ed ogni altro elemento utile ai fini della redazione di detto piano; - Preso atto della conclusione della procedura di caratterizzazione attivata dal Comune di Fidenza che con atto n° 10/2003 dell’8 maggio 2003, ha determinato: 4. “di ritenere esaustiva la documentazione presentata con la seguente motivazione: l’area è risultata inquinata, pur non necessitando di interventi di bonifica (salvo quanto previsto al successivo punto 7) e dovrà essere sottoposta per almeno due anni al monitoraggio della rete piezometrica interna ed esterna allestita per la realizzazione del piano di caratterizzazione fatta salva la necessità di allungamento dei tempi in funzione dei risultati analitici che emergeranno nel corso del monitoraggio stesso, con le cadenze previste dal punto 13 della determina n°1542 del 30/04/03 del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Parma inerente l’autorizzazione al trattamento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi al fine di verificare l’esaurirsi delle concentrazioni di inquinanti presenti nella prima e nella seconda falda soggiacente; 5. di disporre comunque che nei periodi di maggiore piovosità dovranno essere effettuate analisi con cadenza inferiore secondo quanto disposto ed ordinato dall’ARPA che si dovrà attenere scrupolosamente a quanto impartito; 6. di disporre che il monitoraggio sia effettuato con riguardo a tutti i parametri previsti nel piano o altri parametri richiesti dall’ARPA nel corso del monitoraggio; 7. di disporre che i risultati analitici delle indagini vengano comunicati al Comune di Fidenza ed all’ARPA, con la stessa cadenza dei campionamenti non appena l’azienda ne sia in possesso; 8. di disporre, per la gestione corretta del piano proposto ed approvato, che lo stesso venga attuato con scrupolosità per evitare situazioni che possano ripercuotersi sull’abitato di Rimale, dove le acque di scarico aziendale vanno ad alimentare la falda a valle dello stabilimento; 9. di disporre che una volta adottato il sistema di raffreddamento ad aria previsto dal piano approvato, l’azienda provveda alla cementificazione del pozzo dal quale attualmente viene prelevata l’acqua di raffreddamento, risultato inquinato; 10. di ordinare l’eliminazione dell’inquinamento da idrocarburi in un’area limitata all’interno del perimetro aziendale evidenziata nello studio, data l’accertata presenza di idrocarburi nel terreno attraverso la rimozione degli stessi, previa presentazione di progetto definitivo, da effettuarsi entro 60 gg dalla notificazione del presente atto.” Valutato, in conclusione che gli impatti sulla porzione di territorio direttamente interessata dalla realizzazione dell’opera appaiono, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, sufficientemente contenuti, controllabili e mitigati, tenuto conto della attuale destinazione dell’area interessata, delle prescrizioni progettuali e di esercizio facenti parte del presente parere, unitamente alle condizioni poste dal Comune di Fidenza nella determinazione che conclude il Piano di caratterizzazione; Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata; Esprime giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento/adeguamento dello stabilimento di recupero solventi da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Fidenza (Parma) presentato dalla Solveko S.p.A. a condizione delle condizioni contenute nel parere n. prot. ST/409/10057 del 18 marzo 2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché a condizione dell’osservanza delle seguenti prescrizioni: 1. il richiesto aumento dell’ attività lavorativa dell’impianto dalle attuali 10.000 t/anno a 30.000 t/anno dovrà essere subordinato, in sede di autorizzazione all’esercizio, ai risultati di un programma di monitoraggio riguardante tutte le componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo, sottosuolo, rumore); le modalità dei monitoraggi dovranno essere concordate con l’ARPA Emilia Romagna e finalizzate: - alla verifica della rispondenza delle caratteristiche dell’impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili alle specifiche dichiarate dal costruttore ed adottate dal proponente (valori entro un quinto dei limiti di legge); -ad evidenziare eventuali fenomeni di accumulo di inquinanti nei suoli e nella vegetazione dovuto alla ricaduta delle sostanze emesse dall’impianto con rilevamenti su postazioni fisse esterne all’impianto e dovranno essere effettuate rilevazioni personali a campione sugli addetti più esposti; -a valutare l’entità delle sostanze odorigene emesse dall’impianto; 2. il primo aumento non potrà avvenire prima di sei mesi di effettivo esercizio dell’impianto così come modificato secondo il progetto di adeguamento/ ampliamento e non dovrà essere superiore a 10.000 t/anno, mentre l’ulteriore aumento fino alla massima capacità operativa richiesta di 30.000 t/anno potrà avvenire soltanto dopo due anni di monitoraggi sulle componenti ambientali con risultati positivi, anche con riferimento alla disciplina contenuta nel D.M. 16 gennaio 2004, n° 44; |
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